Formulari e pratiche

Aiuti comunali

Il Comune può concedere delle prestazioni sociali allo scopo di sostenere puntualmente e tempestivamente le persone che si trovano in situazione di particolare disagio economico temporaneo.
 
Tutte le indicazioni di dettaglio sono contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale il 4.4.2016 e ratificato dalla Sezione enti locali il 17.8.2016.
 
Chi può beneficiare delle prestazioni
Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
1.    mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall’art. 6 del Regolamento;
2.    domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni
 
Prestazioni riconosciute
Riservata la natura puntuale delle prestazioni sociali, il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
  • beni di prima necessità;
  • spese per l'arredamento essenziale;
  • spese di cura e malattia;
  • cure dentarie e protesi, occhiali, apparecchi acustici e telefono di soccorso;
  • aiuti temporanei o particolari per il reinserimento nel mondo del lavoro, in ambito sociale e per sanare una situazione di bisogno;
  • spese per attività a pagamento in ambito scolastico ed extrascolastico.
 
Di principio le prestazioni comunali NON vengono erogate a
  • persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
  • persone soggette a particolari disposizioni di sussidi federali o cantonali (richiedenti l’asilo, rifugiati, ecc.);
  • cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stat autorizzata in base a una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
  • persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
  • persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni;
  • persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC), la Legge sull’assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti per l’assicurazione malattia.